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Sez. 5, Sentenza n. 20515 del 12/10/2016 (Rv. 641286 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Mancato utilizzo dell'immobile - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641286-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'ICI, l'esenzione dall'imposta, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, spetta anche ove il bene non sia stato utilizzato, purché ciò sia avvenuto, come accertato dal giudice di merito, per una causa che non abbia comportato la cessazione della sua strumentalità rispetto all'esercizio delle attività protette, non potendo rilevare, come elemento ostativo ai fini del riconoscimento del beneficio, un concetto quantitativo di utilizzo, del tutto estraneo alla previsione normativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)