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Sez. 5 - , Sentenza n. 13606 del 30/05/2018 (Rv. 648674 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Pertinenze - Autonoma imponibilità - Esclusione - Nozione ed oneri probatori.
Stato
decisa il 2018-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648674-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, ai fini dell'operatività dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonomo assoggettamento all'imposta delle pertinenze, il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all'art. 817 c.c., trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)