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Sez. 2, Ordinanza n. 27189 del 21/10/2024 (Rv. 672817-01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Partecipazione all'accordo del terzo contraente - Necessità - Prova - Interposizione reale - Differenza.
Stato
decisa il 2024-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672817-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA

L'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona; ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente.

Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)