diritto.io

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

Testo in vigore al

Art. 65

1. Nel caso in cui un assicurato obbligatorio muoia prima di aver liquidato la pensione, e' corrisposto un assegno di L. 300 al coniuge superstite, purche' non separato per propria colpa e purche', ove superstite sia il marito, questi sia inabile al lavoro.

2. Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di eta' non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro.

3. Per deliberazione dell'Istituto l'assegno puo' essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di eta' non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro, sempre che concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite.

4. La concessione dell'assegno e' subordinata alla condizione che risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nel quinquennio precedente la morte dell'assicurato.

Sezione seconda. Prestazioni per la tubercolosi

Art. 66

1. In caso di tubercolosi gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero-sanatoriale e post-sanatoriale, gestiti dall'Istituto.

Art. 67

1. In caso di mancanza di disponibilita' di posti nei luoghi di cura dell'Istituto si puo' procedere:

  1. a) al ricovero presso istituzioni ospitaliere debitamente autorizzate, con le quali l'Istituto abbia stipulato speciali convenzioni;

  2. b) alla cura a domicilio nei modi e nei limiti fissati dal regolamento.

Art. 69

1. Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

2. Quali componenti la famiglia si intendono:

  1. a) la moglie dell'assicurato;

  2. b) il marito invalido di donna assicurata;

  3. c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.

3. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

4. Il limite massimo di eta' per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi e' fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20.

5. Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Universita' o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di eta', sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.

6. Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di eta'.2234

Art. 70

1. Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nell'ultimo quinquennio di assicurazione.

2. Coloro che alla data della domanda di ricovero non possono far valere un quinquennio di assicurazione avranno diritto alle prestazioni, purche' siano trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'assicurazione e siano stati versati contributi per un periodo di 48 settimane.

Art. 71

1. L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni e' fatto dall'Istituto, il quale puo' a tale effetto servirsi dei propri istituti di cura, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi.

2. Il ricovero, salvo che non sia disposto in via di urgenza ai termini dell'art. 280 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' ordinato dall'Istituto, che ne da' comunicazione al Consorzio antitubercolare della provincia nella quale risiede il ricoverando.

3. In caso di ricovero disposto in via di urgenza di persona assicurata per la tubercolosi o avente diritto alle prestazioni antitubercolari, la notizia del provvedimento deve essere data alla sede competente dell'Istituto entro tre giorni, dal luogo di cura che riceve l'infermo, trasmettendo copia dell'ordinanza che ha dato luogo al ricovero.

4. Qualora la notizia del provvedimento sia data dopo detto termine, l'Istituto e' tenuto ad assumere l'onere della degenza soltanto dal giorno della notifica.

Sezione terza. Prestazioni per la disoccupazione

Art. 73

1. In caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad una indennita' giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi e' stato eseguito il maggior numero di versamenti settimanali, nella misura sottoindicata:

2. Classe di Indennita' contributo giornaliera

  1. - -
    1ª e 2ª . . . . . . L. 1,25
    3ª e 4ª . . . . . . » 2,50
    5ª e 6ª . . . . . . » 3,754

3. L'indennita' di disoccupazione e' corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro.

4. Qualora all'assicurato sia pagata una indennita' per mancato preavviso, l'indennita' per disoccupazione e' corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennita', per mancato preavviso ragguagliata a giornate.

Art. 74

1. Il disoccupato non ha diritto alla indennita' giornaliera se non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione.

2. I periodi di malattia tempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio.

3. L'indennita' giornaliera viene corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione risultano versati contributi per almeno 48 settimane e fino ad un massimo di 120 giorni se risultano versati contributi per almeno 72 settimane. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate indennizzabili a favore dello stesso assicurato nel corso di un anno solare nei diversi periodi di disoccupazione.

4. L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennita' giornaliera per il periodo di 90 giornate, puo' entro lo stesso anno solare essere riammesso al godimento dell'indennita' per altre 30 giornate, qualora, tenuto conto dei versamenti gia' eseguiti, risultino a suo favore contributi per almeno 72 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione.

5. L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennita' per il periodo massimo di 120 giorni, non puo' esservi riammesso se non dopo che egli possa far valere almeno 24 nuove settimane di contribuzione e sempre che si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.

Art. 75

1. L'assicurato per ottenere l'indennita' di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia, stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene.

2. Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.

Art. 76

1. La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennita'.

2. Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

3. Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile e' ridotto di trenta giorni dalla data, di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73.44

4. Non e' dovuta, l'indennita' di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidita'.

Art. 77

1. Per conseguire il diritto all'indennita' di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

2. Fermo restando quanto e' disposto nel penultimo comma dell'art. 73 per il periodo di carenza, in caso di ritardata, presentazione della domanda, l'indennita' sara', corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa.

3. Nel regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto all'indennita', e per la sospensione del diritto medesimo.

4. Nel regolamento e' disciplinata, l'erogazione delle indennita' di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e sono altresi' stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possano essere considerati come disoccupazione continuata.

Sezione Quarta. Prestazioni per la maternita'

Art. 78

1. L'Istituto corrisponde per l'assicurazione obbligatoria per la maternita' un assegno di L. 300 in caso di parto e di L. 100 in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza.

2. L'assicurata ha diritto all'assegno di maternita' quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

  1. a) che alla data presunta del concepimento si trovi al lavoro e nei trecentosessanta giorni precedenti il parto o l'aborto abbia lavorato almeno 15 giorni, presumendosi avvenuto il concepimento nove mesi prima del parto maturo, sei mesi prima del parto prematuro, e tre mesi prima dell'aborto;

  2. b) che nei due anni precedenti quello del parto o dell'aborto risultino versati i relativi contributi, e purche' dalla cessazione dal lavoro non siano trascorsi piu' di trecentosessanta giorni nel caso di parto e non piu' di novanta nel caso di aborto.

3. L'assicurata ha diritto all'assegno anche quando sia stato omesso il pagamento dei contributi.

Art. 79

1. L'assicurata decade dal diritto all'assegno:

  1. a) in caso di sentenza definitiva di condanna per infanticidio o per procurato aborto;

  2. b) quando, in caso di aborto, non sia stata presentata domanda entro trenta giorni.

2. Quando la gestante o puerpera durante i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro presta la sua opera dietro retribuzione alla dipendenza altrui, l'assegno e' ridotto:

  1. a) a L. 200, ove presti servizio nel periodo di interruzione obbligatoria antecedente o successiva al parto;

  2. b) a L. 100, ove presti servizio in entrambi i periodi predetti.

3. La riduzione di cui al precedente comma non si applica alle donne lavoranti ai proprio domicilio per conto di terzi.

Art. 80

1. A carico della gestione riguardante l'assicurazione per la disoccupazione e' stabilito a favore di quella per l'assicurazione per la maternita', un contributo globale annuo nella misura da determinarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Titolo III. Provvedimenti per attenuare i rischi assicurativi.

Art. 81

1. Nei casi in cui possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ovvero possa essere attenuata o eliminata la invalidita' gia' accertata, mediante opportune cure mediche o chirurgiche o con il ricovero in idoneo istituto di cura, l'Istituto puo' adottare tali rimedi assumendo a suo carico le spese del trattamento sanitario e del ricovero.

2. Quando la cura o il ricovero non si propongano l'effetto di cui al precedente comma ma solo il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato o pensionato, l'Istituto puo' subordinarne la concessione alla condizione di un concorso nella spesa da parte dell'assicurato o pensionato stesso.

Art. 82

1. Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione di invalidita' agli assicurati o pensionati i quali senza giustificato motivo si rifiutino di sottostare alle cure che l'istituto ritenga necessarie ai fini del primo comma dell'articolo precedente o pongano il medico nella impossibilita', di eseguirle.

2. Qualora l'istituto non ritenga giustificato il rifiuto a sottostare alle cure, o vi sia disaccordo circa la cura fra l'assicurato o pensionato e l'Istituto, la decisione e' rimessa ad un collegio di tre medici nominati rispettivamente: uno dall'Istituto, uno dall'Associazione professionale che rappresenta l'assicurato, e uno di comune accordo fra le parti stesse o, altrimenti, dal Presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 100.

Art. 83

1. L'Istituto ha facolta' di gestire, oltre i luoghi di cura indicati nell'art. 66, anche ospedali, convalescenziari, stabilimenti termali, ambulatori, preventori, ed attuare altre provvidenze igienico-sanitarie aventi per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidita'.

Art. 84

1. Allo scopo di combattere, attenuare o prevenire la disoccupazione, l'Istituto puo' concedere, con le necessarie cautele e garanzie, anticipazioni sulle disponibilita' dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione, nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni deve effettuarsi nel termine massimo di un anno dalla corresponsione della somma.

2. L'Istituto puo' anche istituire o sussidiare corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio, di specializzazione e di avviamento al lavoro, a vantaggio dei disoccupati. Il pagamento dell'indennita' al disoccupato potra' essere subordinato alla frequenza di tali corsi, secondo le norme stabilite dal regolamento.

3. L'istituto, inoltre, puo' promuovere iniziative diretta ad incoraggiare e favorire la colonizzazione demografica, mediante la formazione della piccola proprieta' terriera, in determinate zone del territorio nazionale e delle Colonie, d'intesa con il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, ed anche con il Ministero delle colonie quando trattasi di iniziative da attuarsi nei territori coloniali.

4. Gli investimenti in dipendenza delle iniziative di cui al comma precedente non possono superare il quinto delle disponibilita' dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione.

Titolo IV. Assicurazioni facoltative.

Art. 85

1. Possono iscriversi nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidita' e di vecchiaia:

  1. 1° le persone appartenenti alle categorie soggette all'assicurazione obbligatoria, indicate nell'art. 37;

  2. 2° coloro che abbiano perduto la qualita' di assicurato obbligatorio;

  3. 3° gli artigiani, i coltivatori agricoli diretti (proprietari, affittuari, coloni e mezzadri), i commercianti, gli industriali, gli esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette una somma non superiore a L. 1000;

  4. 4° le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno redditi di alcuna specie per i quali paghino annualmente allo Stato, per imposte dirette, una somma superiore a L. 120;

  5. 5° gli impiegati per i quali, pur essendo stato superato il limite di stipendio stabilito dall'art. 38, con contratto collettivo di lavoro o norma equiparata sia stato assunto l'obbligo di continuare l'assicurazione ai sensi del presente titolo.