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Sez. 6, Sentenza n. 1265 del 03/04/1995 Cc. (dep. 24/08/1995) Rv. 202310 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Confisca di beni - Elementi indizianti di illecita provenienza - Indicazione - Onere di contestazione da parte del proposto - Mancato espletamento - Configurabilità di ulteriore elemento indiziante - Sussistenza - Valutazione del giudice sui beni suddetti - Criteri - Indicazione.
Stato
decisa il 1995-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202310-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose

In tema di confisca di beni nella disponibilità di soggetto socialmente pericoloso ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 gli elementi positivi indizianti sulla illecita provenienza dei suddetti beni (acquisizione di tali beni in pendenza di attività criminosa notoriamente produttiva di ingenti profitti, assenza di altra lecita attività professionale o finanziaria, oppure svolgimento di siffatta attività in modo clandestino od al di fuori delle condizioni di trasparenza di informazioni) possono essere contestati dal proposto con adeguato esercizio dell'onere di allegazione. L'impossibilità colpevole da parte del predetto (è più ancora il rifiuto volontario) di allegazione sui punti pertinenti alle indagini assume a sua volta valore indiziario a carico del medesimo eventualmente confermativo del complessivo quadro già emerso. Deve d'altro canto escludersi che l'indagine e la valutazione del giudice sui beni del proposto possa essere proficuamente compiuto senza una considerazione globale dei movimenti del suo patrimonio, nel periodo sospetto, e della complessiva destinazione, di tutti i mezzi economici a sua disposizione; in tale ottica sono del tutto prive di significato concreto dimostrazioni settoriali attinenti l'acquisto di un singolo bene.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)