Sez. L, Sentenza n. 29936 del 22/12/2008 (Rv. 606158 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Diritto del lavoratore per illegittima risoluzione anticipata del rapporto - Decorrenza - Rivalutazione ed interessi - Estensione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per l'illegittima risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro sorge alla data di tale anticipata risoluzione, sicché dalla stessa data devono decorrere rivalutazione ed interessi sul relativo credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)