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Sez. 3, Sentenza n. 747 del 07/03/1969 (Rv. 339044 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AUTONOME- DISTINZIONI - CONDIZIONI - CAUSA DI GARANZIA IMPROPRIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339044-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AUTONOME- DISTINZIONI - CONDIZIONI - CAUSA DI GARANZIA IMPROPRIA - AMMISSIBILITA.*

Ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., la parte contro cui e proposta impugnazione puo proporre impugnazione incidentale anche quando e decorso il termine per impugnare. Tuttavia, l'impugnazione incidentale non e ammessa senza limitazioni, dovendosi distinguere quelle autonome, le quali debbono essere proposte nei termini ordinari, e quelle tardive tali sono quelle previste a favore della parte contro la quale e stata proposta l'impugnazione principale (o altra impugnazione incidentale) e che si dolga della medesima pronuncia che l'altra parte ha impugnato, ovvero di una pronuncia (contenuta nella medesima sentenza), che con quella impugnata sia in rapporto di dipendenza o di connessione, in modo che sorga, a causa della precedente impugnazione, l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale, giustificandosi appunto l'impugnazione incidentale tardiva con un interesse che sorge in conseguenza di una impugnazione di controparte. Tale relazione di interdipendenza indubbiamente ricorre tra la causa principale e quella di garanzia impropria. (V. 670-68, massima n. 331843 575-68, massima n. 331696 227-68, massima n. 331123).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)