Sez. 2, Sentenza n. 17172 del 24/06/2008 (Rv. 604068 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Bene trasferito all'espropriante - Terzo rivendicante il diritto di proprietà sul bene espropriato - Azione di rivendicazione contro l'espropriante - Esperibilità - Esclusione - Rivalsa sull'indennità di occupazione - Ammissibilità - Acquisto della proprietà in favore dell'ente pubblico mediante decreto di esproprio ovvero mediante cessione volontaria del bene dall'espropriato all'espropriante - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, pronunciata l'espropriazione e trascritto il relativo procedimento, tutti i diritti vantati sugli immobili espropriati possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 865 del 1971, esclusivamente sull'indennità. Ne consegue che il terzo che pretenda il diritto di proprietà (che, nella specie, si assumeva acquistato per intervenuta usucapione) su tutto o parte del bene già trasferito all'espropriante, non può proporre azione di rivendicazione in favore dell'espropriante, ma deve far valere il proprio diritto, nei confronti dell'espropriato, sull'indennità di espropriazione e a tal fine, é irrilevante che l'acquisto della proprietà del bene in favore dell'ente pubblico sia avvenuto mediante decreto di esproprio ovvero mediante cessione volontaria del bene dall'espropriato all'espropriante, stante l'equiparazione tra l'una e l'altra ipotesi.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 14, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)