Sez. 3 - , Ordinanza n. 23968 del 12/10/2017 (Rv. 645829 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notifica non andata a buon fine per trasferimento del destinatario - Successiva trasmissione a mezzo posta elettronica da soggetto non munito di mandato - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Inesistenza - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine per trasferimento del destinatario, seguita, quand'anche entro il termine originario maggiorato della meta, da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da parte di soggetto non munito di mandata, non è soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell'atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibile come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della decadenza dall'impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)