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Sez. 1, Sentenza n. 1621 del 03/07/1967 (Rv. 328421 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI PENALI ED ECCEZIONALI - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328421-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI PENALI ED ECCEZIONALI - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITA.*

Le Disposizioni di carattere eccezionale, di cui e vietata l'applicazione analogica, possono essere interpretate estensivamente, essendo l'interpretazione estensiva rivolta ad identificare l'esatto significato delle espressioni aventi piu di un significato tecnico-giuridico. In particolare, nell'accertamento dei limiti di applicabilita di un beneficio fiscale, e possibile attribuire un contenuto estensivo alla agevolazione, al fine di farvi rientrare tutti i casi considerati dal legislatore. (Conf. 179-65 1552-63).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)