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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13732 del 02/05/2022 (Rv. 664647 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Richiesta di risarcimento del danno - Frazionamento della domanda davanti a giudici diversi - Inammissibilità - Fondamento - Valutazione dell’esistenza di un interesse idoneo a consentire il frazionamento - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664647-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il danneggiato, che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario. In particolare, non integra un interesse oggettivamente valutabile ed idoneo a consentire detto frazionamento, di per sé sola considerata, la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi, in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la necessità di contenere il valore della domanda entro i limiti di competenza del giudice di pace – valore superato solo in corso di causa, in ragione dell'aggravamento delle condizioni di salute del danneggiato – potesse rappresentare un interesse idoneo a giustificare il frazionamento delle domande).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)