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Sez. 3, Sentenza n. 2141 del 16/06/1969 (Rv. 341443 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341443-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Gli apprezzamenti del giudice di merito sulla sussistenza della colpa di un soggetto nella produzione dell'evento dannoso si risolvono in giudizio di fatto, che, se immune da errori di diritto e da vizi di logica, si sottrae al Sindacato di legittimita. (Conf. 814-67, massima n.326916 2911-67, massima n.330563 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)