Sez. 1, Sentenza n. 22548 del 05/11/2010 (Rv. 614557 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Art. 2495 cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Cancellazione dal registro delle imprese avvenuta prima della nuova disposizione - Effetti - Estinzione della società - A decorrere dal 1° gennaio 2004.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
La cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo art. 2495 cod. civ. (come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), determina l'estinzione della società dal 1° gennaio 2004, data in cui è entrata in vigore la nuova disposizione, la quale non ha inciso sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, ma ne ha regolato gli effetti, comportando, perciò, l'operare dell'effetto estintivo da tale data.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)