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Sez. 2, Sentenza n. 1135 del 05/05/1966 (Rv. 322276 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALE - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - OPERE VISIBILI E PERMANENTI - NECESSITA - SERVITU DI PASSAGGIO - ESISTENZA DI CANCELLO FRA I FONDI DEI CONVENUTI - DESTINAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVITU DI PASSAGGIO A FAVORE DEL FONDO DELL'ATTORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322276-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALE - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - OPERE VISIBILI E PERMANENTI - NECESSITA - SERVITU DI PASSAGGIO - ESISTENZA DI CANCELLO FRA I FONDI DEI CONVENUTI - DESTINAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVITU DI PASSAGGIO A FAVORE DEL FONDO DELL'ATTORE - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'accertamento dell'acquisto di una servitu per destinazione del padre di famiglia o per usucapione e necessario stabilire se esistano segni, ictu oculi rilevabili, concretantisi in opere di carattere permanente ed esaminare la loro consistenza o strumentalita rispetto ad una non equivoca destinazione all'Esercizio di un'attivita integrante un'invasione della altrui sfera di dominio. (nella specie, e stato ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano escluso che l'esistenza di un cancello, di cui i convenuti tenevano la chiave e che permetteva la comunicazione tra due fondi appartenenti entrambi ad essi, costituiva un mezzo strumentale inequivoco per l'Esercizio della servitu di passaggio pretesa dagli attori, proprietari di un fondo contiguo). (Conf 1126/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)