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Sez. 1, Ordinanza n. 4602 del 30/06/1999 Cc. (dep. 17/07/1999) Rv. 214023 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Provvedimento della Corte di cassazione emesso all'esito di procedura ex art. 611 cod. proc. pen. - Erronea indicazione delle generalità del magistrato della Procura Generale che abbia concluso - Ricorso alla procedura ex art. 130 cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214023-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

È inammissibile il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale al fine di rettificare le generalità del magistrato della Procura Generale della Cassazione che abbia rassegnato le conclusioni scritte in sede di provvedimento ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., stante l'assenza di qualsiasi interesse istituzionale alla rettifica, in considerazione dell'impersonalità dell'ufficio e della fungibilità delle relative funzioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)