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Sez. L, Sentenza n. 6804 del 08/08/1987 (Rv. 455003 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI DIRITTO PROCESSUALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOMANDA DI UNO DEI LITISCONSORTI PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UN TERZO CHIAMATO IN GARANZIA IMPROPRIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONE EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI GARANZIA PROPOSTA IN FAVORE DI UN DATORE DI LAVORO DA UN TERZO PER OGNI EVENTUALE PRETESA DEI LAVORATORI.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455003-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI DIRITTO PROCESSUALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOMANDA DI UNO DEI LITISCONSORTI PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UN TERZO CHIAMATO IN GARANZIA IMPROPRIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONE EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI GARANZIA PROPOSTA IN FAVORE DI UN DATORE DI LAVORO DA UN TERZO PER OGNI EVENTUALE PRETESA DEI LAVORATORI.*

Il litisconsorzio necessario di diritto processuale postula che nello stesso giudizio siano contenute due o più cause dipendenti in rapporto di antecedenza logica e giuridica le une rispetto alle altre, sicché ricorre l'esigenza di una loro trattazione unitaria in tutte le fasi del processo onde evitare giudizi contraddittori; ma tale situazione non ricorre - e quindi non è applicabile la norma sull'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 331 cod. proc. civ. per le cause inscindibili in grado d'appello - nel caso in cui uno dei litisconsorti abbia proposto domanda di garanzia impropria nei confronti di un terzo chiamato in causa, domanda fondata su un titolo diverso dalla causa petendi della domanda principale. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva dichiarato inammissibile l'appello, avendo erroneamente ritenuto inscindibili, in grado d'appello, la causa per differenze retributive proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e la causa di garanzia impropria proposta da quest'ultimo nei confronti di un terzo che, in forza di distinti accordi, si era impegnato a tenerlo indenne da ogni eventuale pretesa avanzata dal lavoratore medesimo). (V 2302/85, mass n 440182).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)