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Sez. 6, Sentenza n. 904 del 07/07/1978 Ud. (dep. 25/01/1979) Rv. 140911 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITA - RIPETIZIONE DEI MOTIVI D'APPELLO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1978-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140911-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITA - RIPETIZIONE DEI MOTIVI D'APPELLO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Sono motivi generici e quindi inammissibili quelli in cui il ricorrente, anziche svolgere un esame critico sulla sentenza impugnata, si e limitato a ripetere quasi testualmente i motivi d'appello, di guisa che non e dato sapere le censure (vizi di motivazione, errori di diritto) che si muovono al provvedimento impugnato. (Conf mass n 137302).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)