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Sez. 5, Sentenza n. 352 del 17/02/1967 Ud. (dep. 16/05/1967) Rv. 104203 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - IMPUTATO CONTUMACE IN PRIMO GRADO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1967-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104203-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - IMPUTATO CONTUMACE IN PRIMO GRADO - NULLITA.*

Il giudice di appello ha l'Obbligo di procedere, a pena di nullita, all'interrogatorio dell'imputato presente, allorche questi sia stato contumace in primo grado, ed a tale omissione non puo supplire la generica affermazione del verbale di udienza che l'imputato 'si riporta agli interrogatori in Attì. (V 102949, anno 1966, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 519, Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)