Sez. 5, Sentenza n. 1293 del 12/01/1995 Ud. (dep. 09/02/1995) Rv. 200650 - 01
Persona giuridica - Società - Reati societari | False comunicazioni sociali - Soci: diritto di esaminare i libri sociali e di ricevere corrette e complete informazioni dagli amministratori - Obbligo di costoro di chiarezza e precisione nella redazione del bilancio e della relazione allegata - Esistenza di regolari scritture contabili - Irrilevanza - Cooperativa costituita in forma di s.r.l. - Omessa comunicazione delle obbligazioni assunte dalla cooperativa da parte dell'amministratore - Reato di cui all'art. 2621, n. 1 cod. civ. - Sussistenza.
Persona giuridica - Società - Reati societari
In tema di false comunicazioni sociali, da un lato il diritto dei soci di accedere ai libri sociali non esclude quello di ricevere informazioni corrette e complete dagli amministratori, dall'altro l'obbligo imposto a costoro di chiarezza e precisione nella redazione dei bilanci e delle annesse relazioni non è eliso né affievolito dall'esistenza di regolari scritture contabili. Risponde, pertanto, del delitto di cui all'art. 2621, n. 1 cod. civ. l'amministratore di una cooperativa costituita in forma di società a responsabilità limitata che nel corso dell'assemblea per l'approvazione del bilancio e nella stessa relazione non faccia menzione delle cospicue obbligazioni assunte dalla cooperativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2421 n. 3, Cod. Civ. art. 2422, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2621 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)