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Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969

Testo in vigore al

Art. 49 Dolo

1. Ove uno Stato sia stato spinto a concludere un trattato dalla condotta fraudolenta di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, esso puo' invocare il dolo come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.

Art. 50 Corruzione del rappresentante di uno Stato

1. Ove l'espressione del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stata ottenuta mediante la corruzione del suo rappresentante con azione diretta o indiretta di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, lo Stato puo' invocare detta corruzione come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.

Art. 51 Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato

1. Il consenso espresso da uno Stato ad essere vincolato da un trattato che sia ottenuto con la violenza esercitata sul suo rappresentante a mezzo di atti o minacce contro di lui dirette, e' privo di ogni effetto giuridico.

Art. 52 Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza

1. Qualsiasi trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con le minacce o con l'uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite sara' ritenuto nullo.

Art. 53 Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens)

1. E' nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunita' internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non e permessa alcuna deroga e che non puo' essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.

Sezione terza. Estinzione dei trattati e sospensione della loro applicazione

Art. 54 Estinzione di un trattato o ritiro da esso in base alle disposizioni del trattato stesso o con il consenso delle parti

1. L'estinzione di un trattato o ii ritiro di una parte possono avere luogo:

  1. a) in base alle disposizioni del trattato; o,

  2. b) in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

Art. 55 Numero di parti di un trattato multilaterale inferiore al numero necessario per la sua entrata in vigore

1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, ad un trattato multilaterale non si pone termine per il solo motivo che il numero delle parti e' inferiore al numero necessario per la sua entrata in vigore.

Art. 56 Denuncia o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al ritiro

1. Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda la possibilita' di un ritiro o di una denuncia non puo' essere oggetto di di denuncia o di ritiro, a meno che:

  1. a) non sia accertato che era nell'intenzione delle parti di
    accettare la possibilita' di una denuncia o di un ritiro; o

  2. b) il diritto alla denuncia o al ritiro non possa essere dedotto dalla natura del trattato.

2. Una parte deve notificare con almeno dodici mesi di anticipo la propria intenzione di denunciare un trattato o di ritirarsi da esso in base alle disposizioni del paragrafo 1.

Art. 57 Sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti

1. L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte puo' essere sospesa:

  1. a) conformemente alle disposizioni del trattato; o,

  2. b) in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

Art. 58 Sospensione dell'applicazione di un trattato multilaterale soltanto con l'accordo fra alcune delle parti

1. Due o piu' parti di un trattato multilaterale possono concludere un accordo che abbia lo scopo di sospendere l'applicazione delle disposizioni del trattato temporaneamente e soltanto tra di loro:

  1. a) qualora la possibilita' di una tale sospensione sia prevista dal trattato; o

  2. b) qualora la sospensione in questione non sia vietata dal trattato, a condizione che essa:

    1. i) non rechi pregiudizio ne' al godimento dei diritti previsti dal trattato per altre parti ne' all'adempimento dei loro obblighi; e ii) non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

2. A meno che, nel caso previsto al comma a) del paragrafo 1, il trattato non disponga altrimenti, le parti in questione dovranno notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l'accordo e le disposizioni del trattato delle quali intendono sospendere l'applicazione.

Art. 59 Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione implicite a motivo della conclusione di un trattato successivo

1. Si ritiene che un trattato abbia avuto termine qualora tutte le parti del trattato abbiano concluso successivamente un trattato sullo stesso argomento e:

  1. a) se risulta dal trattato successivo od e' in altro modo accertato che era intenzione delle parti di regolare la materia in
    questione con tale trattato; o

  2. b) se le disposizioni del trattato successivo sono incompatibili con quelle del trattato precedente in modo tale che non sia possibile applicare due trattati contemporaneamente.

2. Il trattato precedente viene considerato semplicemente sospeso quando risulti dal trattato successivo o sia in altro modo accertato che questa era l'intenzione delle parti.

Art. 60 Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione come conseguenza della sua violazione

1. Una sostanziale violazione di un trattato bilaterale da parte di una delle parti autorizza l'altra parte a invocare la violazione come motivo per porre termine al trattato o sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione.

2. Una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte di una delle parti autorizza:

  1. a) le altre parti, che agiscono di comune accordo, a sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione o a porvi termine:

    1. i) sia nelle relazioni fra di loro e lo Stato autore della violazione;

    2. ii) che fra tutte le parti;

  2. b) una parte particolarmente danneggiata dalla violazione, ad invocare detta violazione come motivo di sospensione dell'applicazione completa o parziale del trattato nelle relazioni fra di essa e lo Stato autore della violazione;

  3. c) qualsiasi parte diversa dallo Stato autore della violazione ad invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione del trattato completamente o parzialmente per quanto la riguarda, se detto trattato e' di natura tale che una violazione sostanziale delle disposizioni compiuta da una parte modifichi radicalmente la situazione di ciascuna delle parti relativamente al successivo adempimento dei propri obblighi in base al trattato.

3. Ai fini del presente articolo, per violazione sostanziale di un trattato si intende:

  1. a) un disconoscimento del trattato che non sia autorizzato dalla presente convenzione; o

  2. b) la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato.

4. I paragrafi precedenti non pregiudicano nessuna delle disposizioni del trattato che si possa applicare in caso di violazione.

5. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle disposizioni riguardanti la protezione della persona umana che sono contenute nei trattati di carattere umanitario ed in particolare non si applicano alle disposizioni che escludono ogni forma di rappresaglia esercitata nei confronti di persone che sono protette dai summenzionati trattati.

Art. 61 Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione

1. Una parte puo' invocare l'impossibilita' di dare esecuzione ad un trattato come motivo per porvi fine o per ritirarsene qualora tale impossibilita' risulti dalla sparizione o dalla definitiva distruzione di un oggetto indispensabile all'esecuzione del trattato in questione. Quando l'impossibilita' e' temporanea essa puo' essere invocata soltanto come motivo per sospendere l'applicazione del trattato.

2. L'impossibilita' di dare esecuzione ad un trattato non puo' essere invocata da una parte come motivo per porre fine al trattato, per ritirarsene o per sospenderne l'applicazione se tale impossibilita' deriva da una violazione commessa dalla parte che la invoca, sia di un obbligo del trattato che di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di ogni altra parte del trattato stesso.

Art. 62 Mutamento fondamentale delle circostanze

1. Un fondamentale mutamento delle circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non puo' essere invocato coma motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che:

  1. a) l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal
    trattato; e che

  2. b) tale cambiamento non abbia l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.

2. Un fondamentale mutamento delle circostanze non puo' essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo:

  1. a) quando si tratti di un trattato che fissa una frontiera; o

  2. b) quando il fondamentale mutamento derivi da una violazione, da parte della parte che la invoca, o di un obbligo del trattato o di qualsiasi altro obbligo Internazionale nei confronti di qualunque altro Stato che sia parte del trattato.

3. Se una parte puo', in base ai paragrafi precedenti, invocare un fondamentale mutamento delle circostanze quale motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo, essa puo' anche invocarla soltanto per sospendere l'applicazione del trattato.

Art. 63 Rottura delle relazioni diplomatiche o consolari

1. La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari fra le parti di un trattato non influenza i rapporti giuridici stabiliti tra di esse in base al trattato, se non nella misura in cui l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari e' indispensabile all'applicazione del trattato.

Art. 64 Sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale (jus cogens)

1. Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine.

Sezione quarta. Procedura

Art. 65 Procedura da seguire per la nullita' di un trattato, la sua estinzione, il ritiro di una parte o la sospensione dell'applicazione del trattato

1. La parte che, in base alle disposizioni della presente convenzione invochi sia un vizio del proprio consenso ad essere vincolata da un trattato, che un motivo per contestare la validita' di un trattato, di porvi termine, di ritirarsi da questo o di sospenderne l'applicazione, deve notificare la propria pretesa alle altre parti. La notifica deve indicare il provvedimento previsto nei confronti del trattato e le ragioni che l'hanno determinato.

2. Se, dopo un periodo di tempo che, salvo il caso di particolare urgenza non deve essere inferiore a tre mesi dal ricevimento della notifica, nessuna parte ha sollevato obiezioni, la parte che ha fatto la notifica puo' adottare, nelle forme previste dall'articolo 67, il provvedimento che ha deciso di adottare.

3. Qualora tuttavia un'altra parte avesse sollevato obiezione, le parti dovranno cercare una soluzione facendo uso dei mezzi indicati nell'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.

4. Nulla di quanto contenuto nei precedenti paragrafi e' suscettibile di ledere i diritti o gli obblighi delle parti che derivino da qualsiasi disposizione in vigore tra di loro circa la composizione delle controversie.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, il fatto che uno Stato non abbia inviato la notifica prescritta dal paragrafo 1 non impedisce di redigere detta notifica in risposta ad un'altra parte che chieda l'esecuzione del trattato o che ne adduca la violazione.

Art. 66 Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione

1. Se, nei dodici mesi successivi alla data in cui e' stata sollevata l'obiezione, non sara' stato possibile giungere ad una soluzione in base al paragrafo 3 dell'articolo 65, verranno applicate le seguenti procedure:

  1. a) ogni parte di una controversia che riguardi la applicazione o l'interpretazione degli articoli 53 o 64 puo', qualora ne faccia richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti non decidano di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato;

  2. b) ogni parte di una controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione di uno qualsiasi degli altri articoli della parte V della presente convenzione, puo' porre in atto la procedura indicata nell'allegato della convenzione inviando, a tale scopo, una richiesta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 67 Strumenti aventi lo scopo di dichiarare la nullita' di un trattato, di porvi termine, di effettuarne il ritiro o di sospenderne l'applicazione

1. La notifica prevista al paragrafo 1 dell'articolo 65 deve essere fatta per iscritto.

2. Qualsiasi atto che dichiari la nullita' di un trattato, vi ponga termine o attui il ritiro o la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 65, deve essere redatto in uno strumento comunicato alle altre parti. Se lo strumento non e' firmato dal Capo dello Stato, dal Capo del Governo o dal Ministro degli affari esteri, il rappresentante dello Stato che fa la comunicazione puo' essere invitato ad esibire i suoi pieni poteri.

Art. 68 Revoca delle notifiche e degli strumenti previsti negli articoli 65 e 67

1. Le notifiche o gli strumenti previsti negli articoli 65 e 67 possono essere revocati in qualsiasi momento, prima che abbiano avuto effetto.

Sezione quinta. Conseguenze della nullita' dell'estinzione o della sospensione dell'applicazione di un trattato

Art. 69 Conseguenze della nullita' di un trattato

1. Un trattato la cui nullita' sia stata accertata in base alla presente convenzione e' nullo. Le disposizioni di un trattato nullo non hanno valore giuridico.

2. Qualora, tuttavia, degli atti siano stati compiuti in base ad un tale trattato:

  1. a) qualsiasi parte puo' chiedere ad ogni altra parte di accertare, per quanto possibile, la situazione che sarebbe esistita nelle loro reciproche relazioni se tali atti non fossero stati compiuti;

  2. b) gli atti compiuti in buona fede prima che venisse invocata la nullita' non sono resi illeciti per il solo fatto della nullita' del trattato.

3. Nei casi di cui agli articoli 49 e 50, 51 o 52, il paragrafo 2 non si applica nei confronti della parte cui e': imputabile il dolo, l'atto di corruzione o la violenza.

4. Nei casi in cui il consenso di un particolare Stato ad essere vincolato da un trattato multilaterale sia infirmato, le norme precedenti si applicano nelle relazioni fra il detto Stato e le parti del trattato.