Sez. 6, Sentenza n. 28378 del 14/05/2004 Ud. (dep. 23/06/2004) Rv. 229593 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Esito positivo del periodo di prova - Effetto estintivo - Rilevanza ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'esito positivo del periodo di prova non comporta la cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, con la conseguenza che, ai fini della recidiva, la sentenza di condanna dispiegherà tutti i suoi effetti, impedendo tra l'altro la concessione di una seconda sospensione condizionale della pena.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)