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Sez. 2, Sentenza n. 5461 del 04/02/1972 Ud. (dep. 10/08/1972) Rv. 121763 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - APPROPRIAZIONE DEFINITIVA DELLA COSA - INTENZIONE DI NON RESTITUIRLA - NON SONO ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO.*
Stato
decisa il 1972-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121763-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - APPROPRIAZIONE DEFINITIVA DELLA COSA - INTENZIONE DI NON RESTITUIRLA - NON SONO ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO.*

Ne l'appropriazione definitiva della cosa sottratta ne l'intenzione di non restituirla costituiscono elementi costitutivi del delitto di furto, giacche, in relazione all'oggetto specifico della tutela penale in tale reato(possesso delle cose mobili), l'elemento intenzionale e costituito non dal fine di appropriarsi definitivamente della cosa ma dal fine di trarne un qualsiasi profitto o utilita(il cui conseguimento effettivo puo anche non verificarsi, in quanto non e richiesto per la consumazione del reato), profitto o utilita che possono consistere, percio, anche nell'uso temporaneo della cosa sottratta.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)