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Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 27/03/2001 (Rv. 545222 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Controversia relativa - Competenza del pretore ex artt. 45 e 51 legge n. 378 del 1972 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545222-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

La domanda di determinazione del corrispettivo dovuto dal conduttore in mora nella restituzione dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., avendo per oggetto una prestazione che mantiene tutte le caratteristiche del normale canone di locazione, anche in ordine alle norme applicabili per la sua determinazione, rientrava (indipendentemente dal fatto che essa fosse rivolta a conseguire solo il maggior danno, oppure anche il danno specificamente commisurato all'entità del canone di locazione, o solo quest'ultimo) nella competenza per materia del Pretore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 51 della legge n. 392 del 1978, così come modificati dalla legge n. 399 del 1984 e, successivamente, dalla legge n. 353 del 1990, la quale ultima ha introdotto l'art. 447 bis cod. proc. civ. quale norma disciplinante le controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1541, Cod. Proc. Civ. art. 447, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)