diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8259 del 09/11/1987 (Rv. 455868 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DI UNO DEI LITISCONSORTI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455868-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DI UNO DEI LITISCONSORTI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - ESCLUSIONE.*

L'Invalidità della notificazione della sentenza, ancorché si verifichi nei confronti di uno solo di più soccombenti, in posizione di litisconsorzio necessario, osta a che la notificazione medesima possa segnare il decorso del termine breve d'impugnazione, nei riguardi di tutti i soccombenti, stante l'inderogabile esigenza di una formazione unitaria del giudicato e la conseguente non configurabilità di una separata decorrenza di detto termine. (V 1940/81, mass n 412635; (V 6343/79, mass n 403074).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)