Sez. 1 - , Ordinanza n. 36753 del 25/11/2021 (Rv. 663286 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - IN GENERE | Contratto atipico di edizione musicale - Forma scritta “ad probationem” - Necessità - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - IN GENERE
Il contratto atipico di edizione musicale (con cui l'autore o compositore di un'opera musicale trasferisce all'editore i diritti di utilizzazione economica, riservandosi una quota dei proventi che maturano in conseguenza della sua utilizzazione) può essere concluso anche verbalmente, sebbene tra le parti la conclusione debba essere provata per iscritto, ai sensi dell'art. 110 l.d.a. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione operata dalla Corte d'appello circa l'idoneità del bollettino Siae, per come in concreto compilato dalle parti, a fornire la prova scritta del pregresso contratto di edizione).
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 110, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)