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Sez. 5, Sentenza n. 1522 del 07/10/1975 Ud. (dep. 02/02/1976) Rv. 132111 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - INCARICO DI VERSAMENTO AD UN DIPENDENTE DI FIDUCIA - INIDONEITA - ACCERTAMENTO DI OGNI ELEMENTO IDONEO AD ESCLUDERE LA COLPA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132111-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - INCARICO DI VERSAMENTO AD UN DIPENDENTE DI FIDUCIA - INIDONEITA - ACCERTAMENTO DI OGNI ELEMENTO IDONEO AD ESCLUDERE LA COLPA - NECESSITA.*

Il 'fatto scusabilè previsto nell'ipotesi di emissione di assegni a vuoto, postulando, condizioni eccezionali e imprevedibili, non puo legittimamente ravvisarsi solo nell'avere l'imputato affidato ad un dipendente di fiducia l'incarico di eseguire un versamento sufficiente alla copertura degli assegni (nella specie l'incarico era stato affidato il sabato e l'assegno emesso il lunedi successivo) essendo necessario accertare se tale comportamento sia idoneo ad escludere ogni estremo di colpa, in relazione a tutte le altre circostanze emerse nel processo.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)