Sez. 1, Ordinanza n. 2522 del 29/11/1977 Cc. (dep. 28/12/1977) Rv. 137529 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA SEZIONE O DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - TERMINE UNICO PER LA DICHIARAZIONE DI RICORSO E PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DEROGA ALLE NORME ORDINARIE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA SEZIONE O DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - TERMINE UNICO PER LA DICHIARAZIONE DI RICORSO E PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DEROGA ALLE NORME ORDINARIE.*
Con l'art 71 ter della legge del 1975, n 534, il quale prevede il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento della Sezione o del magistrato di sorveglianza per proporre ricorso in Cassazione, si e voluto derogare alle norme contenute negli artt 199 e 201 cod proc pen, fissando un unico termine durante il quale devono essere presentati la dichiarazione ed i motivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 26/07/1976 num. 354 art. 71 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)