Sez. 3, Sentenza n. 50561 del 08/10/2015 Ud. (dep. 28/12/2015) Rv. 265647 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Previsione di cui all'art. 12 D.Lgs n. 286 del 1998 - Assorbimento nei più gravi reati di tratta di persone o di riduzione in schiavitù - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previsto dall'art. 12, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, non è assorbito dai più gravi delitti di tratta di persone o di riduzione in schiavitù, essendo diverso il bene giuridico tutelato dalle norme, in quanto la prima è a presidio dell'ordine pubblico, mentre le altre della libertà della persona. (In motivazione, la Corte ha precisato che il meccanismo dell'"assorbimento", a cui rimanda l'inciso "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", presuppone che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse protetto dal reato meno grave da assorbire).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 601, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)