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Sez. U, Sentenza n. 444 del 21/01/1988 (Rv. 456992 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - LESIONE - AZIONE RISARCITORIA - IMPROPONIBILITÀ - PRONUNCIA RELATIVA - NATURA MERAMENTE PROCESSUALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456992-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - LESIONE - AZIONE RISARCITORIA - IMPROPONIBILITÀ - PRONUNCIA RELATIVA - NATURA MERAMENTE PROCESSUALE - CONSEGUENZE.*

La sentenza, con la quale il giudice del merito, rilevando la improponibilità della domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione in relazione alla dedotta lesione di una posizione di interesse legittimo, dichiari il difetto di giurisdizione, si esaurisce in una pronuncia processuale, e, pertanto, ancorché acquisti definitività, non è vincolante nel diverso giudizio che si instauri fra le parti medesime in ordine allo stesso rapporto sostanziale. (V 4788/87, mass n 453437; (V 5579/84, mass n 437256).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)