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Sez. L, Ordinanza n. 23214 del 28/08/2024 (Rv. 672237-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI | Giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo - Principio di non contestazione - Applicabilità - Con riferimento ai verbali ispettivi degli enti previdenziali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE - In genere.
Stato
decisa il 2024-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672237-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo in relazione agli atti processuali e non con riferimento ad atti extraprocessuali, quali sono i verbali ispettivi degli enti previdenziali, altrimenti viene ad interrompersi la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che

aveva escluso la violazione del principio di non contestazione con riferimento ai verbali ispettivi di un ente previdenziale convenuto in un giudizio per accertamento negativo dell'obbligo contributivo).

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)