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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7757 del 05/04/2011 (Rv. 617267 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") | Possesso - "Animus possidendi" - Presunzione - Consapevolezza nel possessore dell'esistenza del diritto altrui - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617267-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI")

In tema di possesso, l'"animus possidendi" che, ai sensi dall'art.1141 cod. civ., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'"animus possidendi" consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)