Sez. 3, Sentenza n. 1018 del 10/12/1990 Ud. (dep. 30/01/1991) Rv. 186382 - 01
Acque | Tutela delle acque dall'inquinamento - Allevamento di bestiame - Assimilazione a insediamento produttivo - Fattispecie.
Acque
Gli allevamenti zootecnici sono insediamenti produttivi perché sul piano formale "svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni", come recita l'articolo 1-"quater" della legge 8 ottobre 1976 n. 690, e perché, sul piano sostanziale, i loro scarichi non possono ritenersi nella portata, nel contenuto e nelle caratteristiche "assimilabili" a quelli tipici degli insediamenti abitativi, secondo un ulteriore criterio legale contenuto nello stesso articolo 1-"quater" citato. Inoltre gli allevamenti zootecnici sono tenuti a rispettare non solo il rapporto peso vivo del bestiame e spazio disponibile (40 quintali per ettaro, come da delibera 8 maggio 1980 del comitato interministeriale), ma anche la connessione funzionale con l'attività di coltivazione agricola, con la conseguenza che costituiscono insediamenti produttivi quando manchino tali presupposti, come si ricava dagli articoli 6 e 17 legge 24 dicembre 1979, n. 650. Perciò l'imprenditore agricolo (art. 2135 cod. Civ.) che eserciti professionalmente una attività economica organizzata al fine di produzione (art. 2082 cod. Civ.), consistente nell'allevamento del bestiame, è sottoposto alla normativa nazionale stabilita dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 ed integrazioni successive nel senso che lo scarico del suo insediamento deve ottemperare ad un duplice obbligo: preventiva autorizzazione comunale; osservanza degli standard di accettabilità imposti per tutti gli insediamenti produttivi (compresi quelli agricoli) dalla legge statale. (conf. 181389 e massime ivi citate).
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 690 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)