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Sez. 2, Sentenza n. 599 del 03/03/1971 Ud. (dep. 28/04/1971) Rv. 117731 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - CONSIDERAZIONE DELLE CONDANNE SUCCESSIVE LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117731-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - CONSIDERAZIONE DELLE CONDANNE SUCCESSIVE LEGITTIMITA.*

Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, bene puo il giudice prendere in considerazione le condanne che l'imputato abbia riportato in un momento successivo alla consumazione del reato, poiche anche quelle condanne possono essere indicative della personalita del reo. (Conf 110909, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)