Sez. 1, Sentenza n. 3460 del 19/05/1997 Cc. (dep. 30/06/1997) Rv. 207974 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE | Procedimento esecutivo - Compiti del P.M. - Individuazione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE
Nel procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie, il compito del pubblico ministero, nelle ipotesi in cui la procedura di recupero - cui è preposta istituzionalmente la cancelleria del giudice dell'esecuzione - abbia avuto esito negativo, consiste soltanto nel controllo formale dell'attività svolta dalla cancelleria medesima. Pertanto, una volta ricevuti gli atti della procedura risoltasi negativamente, egli deve limitarsi ad accertare se le ragioni di tale esito diano luogo a un'effettiva impossibilità di esazione della pena pecuniaria ovvero se risultino in qualche modo superabili, rivolgendosi, nella prima ipotesi al magistrato di sorveglianza - cui è demandato l'accertamento del passaggio dalla situazione di mera e contingente impossibilità di esazione a una condizione di insolvenza effettiva e concreta - perché provveda alla conversione della pena pecuniaria, e, nella seconda ipotesi, restituendo gli atti alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, perché riprenda la procedura di riscossione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 107 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 660 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 30, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 30, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 181, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 181, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 182, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)