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Sez. 1, Sentenza n. 4654 del 20/04/1993 (Rv. 481938 - 01)

Comune - Organi - Giunta comunale - Deliberazioni - In genere | Giunta comunale - Deliberazione - Esecutività - Effetti - Deliberazione - Annullamento dall'organo di controllo - Per un originario vizio di legittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481938-01

Comune - Organi - Giunta comunale - Deliberazioni - In genere

L'esecutività attribuita alla deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 97 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 - come modificato dall'art. 3 della legge n. 530 del 1947 - implica che alla delibera stessa possa essere data esecuzione prima che spiri il termine previsto per l'esercizio del relativo controllo e che, quindi, gli atti in essa previsti possano essere compiuti, ma ciò non esclude che, ove il detto provvedimento venga annullato dall'organo di controllo per un vizio di legittimità che lo inficiava fin dall'origine, si producano gli effetti tipici di tale ipotesi di annullamento e cioè la caducazione della delibera con effetto "ex tunc" e con conseguente sottrazione di fondamento giuridico agli atti in base ad essa compiuti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)