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Sez. L, Sentenza n. 6826 del 15/12/1988 (Rv. 461084 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - STATO DI CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461084-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - STATO DI CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

In relazione al licenziamento disciplinare, che è configurabile ogniqualvolta il recesso del datore di lavoro sia motivato da un comportamento del lavoratore allo stesso imputabile a titolo di colpa (in senso generico), l'omissione della contestazione degli addebiti ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, necessaria a pena di nullità del recesso, non può essere giustificata né dallo stato di carcerazione preventiva del lavoratore, che rappresenta un impedimento solo materiale e peraltro non insuperabile, né dalla temporanea difficoltà nell'accertare i fatti in concreto addebitabili sotto il profilo civilistico. (V 4823/87, mass n 453461).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)