Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali
Testo in vigore al
Art. 40
1. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in cassazione e dalle spese di cancelleria.
Art. 41
1. Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
2. La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e' conservata negli archivi della Commissione stessa.
3. Le liste generali del comune devono essere riunite in uno o piu' registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.
4. Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.
5. Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.
Art. 42
1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarita' degli adempimenti loro assegnati dalla presente legge.
Art. 43
1. In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario.
2. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.
3. Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto da notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune.
Titolo VI. Disposizioni penali.
Art. 44
1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.
2. Se l'omissione e' dolosa, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.
Art. 45
1. Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva il diritto all'iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 5, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.
2. Se il fatto e' doloso, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.
Art. 46
1. Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Art. 47
1. Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste degli elettori o che sia effettuata la cancellazione d'uno o piu' cittadini, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1000 a lire 10.000.
2. Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.
Art. 48
1. Chiunque proponga, a termini dell'art. 33, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, e' punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 1000 a lire 5000.
2. La condanna e' pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l'impugnativa.
Art. 49
1. Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, e' punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1000 a lire 5000.
Art. 50
1. Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.
2. Il giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
3. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati con previsti dalla presente legge.
4. Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Titolo VII. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 51
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1
Art. 52
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1
Art. 54
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1
Art. 55
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1
Art. 56
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1
Art. 57
1. Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte a carico dello Stato.
2. Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto e' reso esecutorio dal Prefetto.
Art. 58
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.
Art. 59
1. Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
Art. 60
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI