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Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

Testo in vigore al

Art. 62 Rapporti informativi

1. Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente".

2. Il giudizio complessivo deve essere motivato.

3. Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".

4. Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalita' in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalita' dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilita':

  1. 1) competenza professionale;

  2. 2) capacita' di risoluzione;

  3. 3) capacita' organizzativa;

  4. 4) qualita' dell'attivita' svolta;

  5. 5) altri elementi di giudizio.

5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.

6. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato..

Art. 63 Giudizio complessivo

1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.

2. Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.

3. L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione de rapporto informativo.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere al consiglio di amministrazione, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

Art. 64 Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza

1. Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato:

  1. a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;

  2. b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;

  3. c) per il commissario capo, il commissario ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio;

  4. d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;

  5. e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.

2. Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5, lettera a) della legge 1 aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo e' il direttore dell'ufficio predetto.

3. Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.

4. Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita' ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.

5. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

6. Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.

Art. 65 Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti

1. Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' compilato:

  1. a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;

  2. b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;

  3. c) per il commissario capo, il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal questore;

  4. d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.

2. Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 66 Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza

1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 66-bis Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per i commissari capo

1. A partire dalle valutazioni per l'anno 2018, il rapporto informativo del commissario capo e' compilato dagli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto informativo del commissario e del vice commissario e ne segue la medesima procedura.

Art. 67 Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo

1. Per il personale di cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.

Art. 68 Consiglio di amministrazione

1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d), dell'art 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.

2. I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.

3. Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari.

Art. 69 Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato

1. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

2. Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.

3. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.

4. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari con qualifica fino a vice questore.

5. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

6. All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

Art. 70 Preposizione all'istituto superiore di polizia ed alla scuola di perfezionamento per le forze di polizia

1. I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, provenienti dal ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, possono essere preposti all'istituto superiore di polizia ed alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

Capo III

Art. 71 Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti

1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti,, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere qualita' necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.

Art. 72 Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.

2. Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.

Art. 73 Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori

1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.

2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.

Art. 74 Promozione per merito straordinario dei funzionari

1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' professionale e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.

1-bis. Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.

Art. 75 Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.34

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.

3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.

4. Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali, della commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.

5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.

Art. 75-bis Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario

1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, e' disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operativita' delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per i funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato.

Capo IV

Art. 76 Richiamo in caso di mobilitazione

1. Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in caso di mobilitazione rimane a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed e' indisponibile al richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato.

2. Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di eta' previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.

3. Il predetto personale rimane a disposizione della Polizia di Stato e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'art. 59.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.

5. Il personale destituito dal servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.

Art. 78 Orario di servizio

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'orario di servizio del personale della pubblica sicurezza e' di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 79 Tessera di riconoscimento

1. Agli appartenenti ai ruoli di cui all'art. 1 viene rilasciata dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalita' e caratteristiche saranno stabilite dal Regolamento di servizio.

2. La stessa tessera viene rilasciata ai dirigenti preposti agli uffici e direzioni centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' ai vice capo della Polizia.