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Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI

Testo in vigore al

Art. 44 Cooperazione tra il GEPD e le autorità di controllo nazionali

1. Il GEPD agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi che richiedono un contributo nazionale, in particolare se il GEPD o un'autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le prassi degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali Europol per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e sull'interpretazione del presente regolamento.

2.

Nei casi di cui al paragrafo 1, è assicurato il controllo coordinato a norma dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD si avvale delle competenze e dell’esperienza delle autorità di controllo nazionali nell’espletamento delle sue funzioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento.

Tenuto debito conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento di ispezioni congiunte con il GEPD, i membri e il personale delle autorità di controllo nazionali hanno poteri equivalenti a quelli indicati all’articolo 43, paragrafo 4, del presente regolamento e sono vincolati da un obbligo equivalente a quello di cui all’articolo 43, paragrafo 6, del presente regolamento.

3. Il GEPD tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali relativamente a tutte le questioni che le riguardano direttamente o sono per loro altrimenti pertinenti. Su richiesta di una o più autorità di controllo nazionali, il GEPD le informa riguardo a questioni specifiche.

4. In casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, compresi i casi di cui all’articolo 47, paragrafo 2, il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il GEPD non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che tali autorità di controllo nazionali non gli abbiano comunicato il proprio parere, entro un termine specificato dal Garante, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi a decorrere da quando il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il GEPD tiene nella massima considerazione le rispettive posizioni delle autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la posizione di un’autorità di controllo nazionale, il GEPD la informa in merito, giustifica la propria decisione e sottopone la questione all’esame del comitato europeo per la protezione dei dati.

Capo VII. Mezzi di ricorso e responsabilità

Art. 47 Diritto di proporre reclamo al GEPD

1. L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte di Europol non sia conforme al presente regolamento o al regolamento (UE) 2018/1725 ha il diritto di proporre reclamo al GEPD.

2. Se il reclamo riguarda una decisione di cui all’articolo 36 o 37 del presente regolamento o all’articolo 81 o 82 del regolamento (UE) 2018/1725, il GEPD consulta l’autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati o dello Stato membro direttamente interessato. Nell'adottare la sua decisione, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, il GEPD tiene conto del parere dell'autorità di controllo nazionale.

3. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il GEPD e l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati si accertano, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, che le opportune verifiche sulla liceità del trattamento dei dati siano state effettuate correttamente.

4. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure di dati reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico o derivanti da analisi di Europol, il GEPD si accerta che Europol abbia effettuato correttamente le opportune verifiche sulla liceità del trattamento dei dati.

5. Il GEPD informa l’interessato dello stato e dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 48.

Art. 48 Diritto a un mezzo di ricorso giurisdizionale contro il GEPD

Le azioni avverso le decisioni del GEPD devono essere proposte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Art. 49 Disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento

1. La responsabilità contrattuale di Europol è regolata dal diritto applicabile al contratto in questione.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Europol.

3. Fatto salvo l'articolo 49, in materia di responsabilità extracontrattuale Europol risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità individuale del personale Europol nei confronti di Europol è regolata dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti.

Art. 50 Diritto al risarcimento

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere un risarcimento a norma dell’articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1725 e d dell’articolo 56 della direttiva (UE) 2016/680.

2. Qualsiasi controversia tra Europol e uno Stato membro in merito alla responsabilità finale del risarcimento riconosciuto a una persona che abbia subito un danno materiale o immateriale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è sottoposta al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide su tale responsabilità deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, fatto salvo il diritto di impugnare tale decisione a norma dell’articolo 263 TFUE.

Capo VIII. Controllo parlamentare congiunto

Art. 51 Controllo parlamentare congiunto

1. A norma dell'articolo 88 TFUE, il Parlamento europeo effettua, in associazione con i parlamenti nazionali, il controllo delle attività di Europol. Insieme, essi costituiscono un gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto istituito insieme dai parlamenti nazionali e dalla commissione competente del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e il regolamento interno del gruppo di controllo parlamentare congiunto conformemente all'articolo 9 del protocollo n. 1.

2.

Il gruppo di controllo parlamentare congiunto esercita un monitoraggio politico delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Ai fini del primo comma:

  1. a) il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo o i loro supplenti compaiono dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni riguardanti le attività di cui al primo comma, compresi gli aspetti di bilancio di tali attività, l'organizzazione strutturale di Europol e l'eventuale istituzione di nuove unità e centri specializzati, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza. Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, ove del caso;

  2. b) il GEPD compare dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di quest'ultimo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni generali relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza;

  3. c) il gruppo di controllo parlamentare congiunto è consultato per quanto riguarda la programmazione pluriennale di Europol a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

3. Europol trasmette al gruppo di controllo parlamentare congiunto, a titolo informativo, i seguenti documenti, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza:

  1. a) le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;

  2. b) le intese amministrative concluse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;

  3. c) il documento contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

  4. d) la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), comprese le informazioni pertinenti sulle attività di Europol e sui risultati ottenuti nel trattamento di serie di dati ampie, senza divulgare alcun dettaglio operativo e fatte salve le indagini in corso;

  5. e) la relazione di valutazione redatta dalla Commissione di cui all'articolo 68, paragrafo 1.

  6. f) informazioni annuali a norma dell’articolo 26, paragrafo 11, sui dati personali scambiati con parti private a norma degli articoli 26, 26 bis e 26 ter, compresi una valutazione dell’efficacia della cooperazione, esempi specifici di casi che dimostrano il motivo per cui tali richieste fossero necessarie e proporzionate per permettere ad Europol di conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti e, per quanto riguarda gli scambi di dati personali a norma dell’articolo 26 ter, il numero di minori identificati a seguito di tali scambi nella misura in cui tali informazioni siano a disposizione di Europol;

  7. g) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha dovuto trattare dati personali di interessati che non riguardano le categorie di interessati di cui all’allegato II per sostenere gli Stati membri in un’indagine penale specifica in corso conformemente all’articolo 18 bis, unitamente a informazioni sulla durata e sui risultati del trattamento, compresi esempi di tali casi che dimostrano il motivo per cui il trattamento di tali dati fosse necessario e proporzionato;

  8. h) informazioni annuali sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali a norma dell’articolo 25, paragrafo 1 o 4 bis, ripartite per base giuridica, e sul numero di casi in cui il direttore esecutivo ha autorizzato, a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, il trasferimento o le categorie di trasferimenti di dati personali relativi a un’indagine penale specifica in corso a paesi terzi o organizzazioni internazionali, comprese informazioni sui paesi interessati e sulla durata dell’autorizzazione;

  9. i) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha proposto la possibilità di inserire segnalazioni di informazioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera t), compresi esempi specifici di casi che dimostrano il motivo per cui è stato proposto l’inserimento di tali segnalazioni;

  10. j) informazioni annuali sul numero di progetti di ricerca e innovazione intrapresi, comprese le informazioni sulle finalità di tali progetti, sulle categorie di dati personali trattati, sulle garanzie supplementari utilizzate, compresa la minimizzazione dei dati, sulle esigenze di contrasto che tali progetti intendono affrontare e sui risultati di tali progetti;

  11. k) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha fatto ricorso al trattamento temporaneo a norma dell’articolo 18, paragrafo 6 bis, e, se del caso, sul numero di casi in cui il termine per il trattamento è stato prorogato;

  12. l) informazioni annuali sul numero e sul tipo di casi in cui sono state trattate categorie particolari di dati personali a norma dell’articolo 30, paragrafo 2.

Gli esempi di cui alle lettere f) e i) sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali. Gli esempi di cui alla lettera g) sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali, senza divulgare alcun dettaglio operativo e fatte salve eventuali indagini in corso.

4. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può chiedere altri documenti pertinenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti riguardanti il monitoraggio politico delle attività di Europol, fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio23 e gli articoli 52 e 67 del presente regolamento.

5. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sul monitoraggio politico delle attività di Europol, tra cui raccomandazioni specifiche non vincolanti destinate a Europol, e presentarle al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo trasmette tali conclusioni, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol.

Art. 52 Accesso del Parlamento europeo alle informazioni trattate da o mediante Europol

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell'articolo 51, l'accesso del Parlamento europeo, su sua richiesta, alle informazioni sensibili non classificate trattate da o mediante Europol deve essere conforme alle norme di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

2. L'accesso del Parlamento europeo alle informazioni classificate UE trattate da o mediante Europol deve essere conforme all'accordo interistituzionale del 12 marzo 2014 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune24 e alle norme di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. Le necessarie modalità di accesso del Parlamento europeo alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo.

Art. 52 bis Forum consultivo

1.

Il gruppo di controllo parlamentare congiunto istituisce un forum consultivo che lo assiste, su richiesta, nelle questioni legate ai diritti fondamentali fornendogli una consulenza indipendente.

Il gruppo di controllo parlamentare congiunto e il direttore esecutivo possono consultare il forum consultivo in merito a qualsiasi questione attinente ai diritti fondamentali.

2. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto decide in merito alla composizione del forum consultivo, ai suoi metodi di lavoro e alle modalità di trasmissione delle informazioni al forum consultivo.

Capo IX. Personale

Art. 53 Disposizioni generali

1. Al personale dell'agenzia Europol, escluso quello che al 1o maggio 2017 è assunto con un contratto concluso dall'ufficio Europol istituito dalla convenzione Europol, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 4, del presente regolamento. I suddetti contratti continuano ad essere disciplinati dall'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998.

2. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione è informato annualmente dei contratti a tempo indeterminato stipulati dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale delle autorità competenti degli Stati membri. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato, rinnovabili una volta sola per un periodo determinato.

Art. 54 Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di Europol ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.

Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio sulla base di un elenco ristretto di candidati proposto dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Tale rosa è stabilita da un comitato di selezione istituito dal consiglio di amministrazione e composto da membri designati dagli Stati membri e da un rappresentante della Commissione.

Ai fini della conclusione di un contratto con il direttore esecutivo, Europol è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo, che in seguito emette un parere non vincolante.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua, in associazione con il consiglio di amministrazione, una valutazione che tiene conto:

  1. a) dell'esame dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo; e

  2. b) delle sfide e dei compiti futuri di Europol.

4. Il Consiglio, agendo su proposta del consiglio di amministrazione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta sola e per non più di quattro anni.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di proporre al Consiglio di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa ad altre procedure di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo ai sensi di una decisione del Consiglio che agisce su proposta del consiglio di amministrazione. Il Parlamento europeo è informato di tale decisione.

8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti le proposte da formulare al Consiglio relative alla nomina del direttore esecutivo, alla proroga del suo mandato o alla sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Art. 55 Vicedirettori esecutivi

1. Il direttore esecutivo è assistito da tre vicedirettori esecutivi. Il direttore esecutivo definisce i loro compiti.

2. Ai vicedirettori esecutivi si applica l'articolo 54. Il direttore esecutivo è consultato prima della loro nomina, della proroga del loro mandato o della loro rimozione dall'incarico.

Art. 56 Esperti nazionali distaccati

1. Europol può avvalersi di esperti nazionali distaccati.

2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso Europol.

Capo X. Disposizioni finanziarie

Art. 57 Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese di Europol sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Europol.

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Europol devono essere in pareggio.

3. Fatte salve altre risorse, le entrate di Europol comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione.

4. Europol può godere del finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle sue regole finanziarie di cui all'articolo 61 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.

5. Le spese di Europol comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

6. Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti grandi progetti la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in più frazioni annue.

Art. 58 Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2. Sulla base del progetto di stato di previsione, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione lo stato di previsione definitivo delle entrate e delle spese di Europol, che include un progetto di tabella dell'organico.

4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio lo stato di previsione unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione.

5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.

6. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo dell'Unione destinato a Europol.

7. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico di Europol.

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di Europol. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio di Europol si applica il regolamento delegato (UE) 2019/715.

Art. 59 Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio di Europol.

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi informazione pertinente in relazione ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Art. 60 Rendicontazione e discarico

1. Il contabile di Europol comunica i conti provvisori dell'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).

2. Entro il 31 marzo dell'anno N + 1, Europol trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N.

3. Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol per l'anno N, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol per l’anno N ai sensi dell’articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio18, il contabile di Europol stabilisce i conti definitivi di Europol per tale anno. Il direttore esecutivo presenta tali conti definitivi al consiglio di amministrazione per un parere.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol per l'anno N.

6. Entro il 1o luglio dell'anno N + 1, il contabile di Europol trasmette i conti definitivi per l'anno N, corredati del parere del consiglio d'amministrazione di cui al paragrafo 5, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

7. I conti definitivi per l'anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N + 1.

8. Entro il 30 settembre dell'anno N + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nella relazione annuale. Egli invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.

9. Su richiesta del Parlamento europeo, il direttore esecutivo presenta, a norma dall’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/715, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’anno N.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio per l'anno N.

Art. 61 Regole finanziarie

1. Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) 2019/715 solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione.

2. Europol può assegnare sovvenzioni connesse al conseguimento dei suoi obiettivi e allo svolgimento dei suoi compiti.

3. Europol può assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte agli Stati membri ai fini dello svolgimento di attività che rientrano nei suoi obiettivi e compiti.

4.

Ove debitamente giustificato per fini operativi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il sostegno finanziario può coprire la totalità dei costi di investimento per attrezzature e infrastrutture.

Le regole finanziarie di cui al paragrafo 1, possono specificare i criteri in base ai quali il sostegno finanziario può coprire la totalità dei costi di cui al primo domma del presente paragrafo.

5. Per quanto concerne il sostegno finanziario alle attività delle squadre investigative comuni, Europol ed Eurojust stabiliscono congiuntamente le norme e le condizioni in base alle quali le domande sono trattate.

Capo XI. Disposizioni varie

Art. 62 Status giuridico

1. Europol è un'agenzia dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.

2. In ciascuno Stato membro, Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Europol può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. Conformemente al protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE («protocollo n. 6»), Europol ha sede all'Aia.

Art. 63 Privilegi e immunità

1. A Europol e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE.

2. I privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento e dei loro familiari sono regolati da un accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri. Tale accordo fissa i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento.