Sez. 3, Sentenza n. 28710 del 14/05/2024 Cc. (dep. 17/07/2024) Rv. 286735-01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 4, d.lgs. n. 190 del 2017 - Rapporto di specialità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
Non sussiste rapporto di specialità, stante il diverso ambito di operatività delle fattispecie, tra l'illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 4, d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190, che, "salvo che il fatto costituisca reato", sanziona l'immissione sul mercato di un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta e il delitto di cui all'art. 515 cod. pen., che, essendo posto a tutela del corretto svolgimento dell'attività commerciale, incrimina non solo la falsa informazione ma, quale dato ulteriore e differenziale, la consegna all'acquirente di cosa diversa da quella pattuita.
Decreto Legisl. 15/11/2017 num. 190 art. 4 com. 4, Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 15, Regolam. Commissione CEE 27/09/2011 num. 1007, Direttive Commissione CEE 23/03/1994 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)