Sez. 1, Sentenza n. 3987 del 17/12/1969 (Rv. 344449 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA DELLA BUONA O MALAFEDE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA DELLA BUONA O MALAFEDE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione, da parte del giudice di merito, della sussistenza del requisito della buona fede o della malafede delle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, ovvero nel corso della sua esecuzione, costituisce apprezzamento di fatto, che, se congruamente motivato, non e sindacabile in Sede di legittimita. (V 1570-67, massima n 328348).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)