Sez. 1, Sentenza n. 1144 del 21/04/1971 (Rv. 351252 - 01)
FALLIMENTO - SOCIETA - SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UNA SOCIETA DI PERSONE E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE IRRESPONSABILI - UNICITA DI PROCEDURA - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DELLE VARIE PROCEDURE RIUNITE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO - SOCIETA - SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UNA SOCIETA DI PERSONE E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE IRRESPONSABILI - UNICITA DI PROCEDURA - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DELLE VARIE PROCEDURE RIUNITE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
In caso di dichiarazione del fallimento di una societa di persone e dei soci illimitatamente responsabili, pur dovendosi, a norma dell'art 148 della legge fallimentare, provvedere alla nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, non si ha un'unica procedura fallimentare, ma una pluralita di autonomi procedimenti esecutivi concorsuali, riuniti in virtu del collegamento dovuto alla connessione, soggettiva ed oggettiva, fra loro intercorrente. Conseguentemente, non sussiste alcuna causa ostativa alla loro separazione in presenza di prevalenti ragioni contrarie, che rendano opportuna la dissociazione dei procedimenti connessi, come nell'ipotesi in cui uno dei soci illimitatamente responsabile sia stato dichiarato fallito anche da un tribunale diverso da quello che ha dichiarato il fallimento della societa.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)