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Sez. U, Sentenza n. 477 del 16/02/1966 (Rv. 320943 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - NOZIONE - NECESSITA CHE NESSUNA INTERCAPEDINE RESIDUI TRA LE COSTRUZIONI.*
Stato
decisa il 1966-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320943-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - NOZIONE - NECESSITA CHE NESSUNA INTERCAPEDINE RESIDUI TRA LE COSTRUZIONI.*

Affinche si verifichi l'ipotesi di costruzione in aderenza e necessario che la nuova opera e quella preesistente - pur essendo autonome dal punto di vista strutturale, nel senso che il perimento o la demolizione dell'una non possa incidere sull'integrita dell'altra - combacino perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorche totalmente chiuso, che lasci scoperte, sia pure in parte, le relative facciate. Nella specie, e stata negata la qualita di costruzione in aderenza ad una costruzione il cui muro perimetrale non combaciava perfettamente con quello adiacente, restando nella parte centrale un vuoto di circa cinquanta centimetri, chiuso in alto mediante un solaio in calcestruzzo, non rilevando che l'intercapedine fosse totalmente chiusa, in modo che l'uomo non potesse accedervi, ne potesse cadervi pioggia od altro-. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)