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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5709 del 02/03/2020 (Rv. 657267 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE | Custode dei beni sequestrati - Legittimazione processuale - Limiti - Custode di beni ereditari - Pretese sui beni stessi da parte di terzi presunti legittimari - Legittimazione passiva del custode - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657267-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE

Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario può stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l'amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprietà od altro diritto reale degli stessi. Conseguentemente, il custode dei beni ereditari non ha legittimazione in controversia con la quale terze persone, assumendo la loro qualità di legittimari, facciano valere pretese sui beni stessi, incidendo siffatte pretese sulla titolarità di diritti reali, senza riferimento ai compiti di conservazione e di amministrazione del custode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 521, Cod. Proc. Civ. art. 676

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)