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Sez. 3, Sentenza n. 1509 del 28/02/1983 (Rv. 426341 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE - PRONUNCIA DI RILASCIO DI UN IMMOBILE COSTITUITO DA UNA CASA DI ABITAZIONE E DA UN CIRCOSTANTE TERRENO - DECISIONE FONDATA SULL'AVVENUTA SCADENZA DEL CONTRATTO AGRICOLO STAGIONALE E SULL'ESISTENZA DI UN COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA - CENSURE, IN SEDE DI LEGITTIMITÀ, CONTRO UNA SOLA DI TALI RAGIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426341-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE - PRONUNCIA DI RILASCIO DI UN IMMOBILE COSTITUITO DA UNA CASA DI ABITAZIONE E DA UN CIRCOSTANTE TERRENO - DECISIONE FONDATA SULL'AVVENUTA SCADENZA DEL CONTRATTO AGRICOLO STAGIONALE E SULL'ESISTENZA DI UN COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA - CENSURE, IN SEDE DI LEGITTIMITÀ, CONTRO UNA SOLA DI TALI RAGIONI - IRRILEVANZA.*

Qualora il giudice del merito abbia posto a fondamento della pronuncia di rilascio di un immobile (costituito da un appartamento di abitazione e terreno circostante) l'avvenuta scadenza del contratto agricolo stagionale che il godimento di quell'immobile prevedeva, nonché - in relazione alla prospettazione del conduttore (effettuata in primo grado e reiterata in appello) - l'esistenza di un contratto di comodato senza Determinazione di durata, la decisione trova fondamento in un duplice ed autonomo ordine di argomentazioni, ognuna delle quali idonea a sorreggerla, con la conseguente irrilevanza delle censure mosse, in Sede di ricorso per Cassazione, ad una sola delle argomentazioni, dovendo la decisione impugnata, pur nella esattezza delle censure stesse, restare ferma in base a quella distinta argomentazione che non ha costituito oggetto di doglianza. (Conf 4475/81, mass n 415182; (Conf 1847/80, mass n 405469; (Conf 6157/79, mass n 402870).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1810, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)