Sez. L, Sentenza n. 12094 del 13/06/2016 (Rv. 640027 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Domanda di reintegra ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012 - Domanda subordinata di riassunzione ex art. 8 della l. n. 604 del 1966 - Proposizione in unico giudizio - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
La domanda di tutela avverso licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 st.lav. e quella avente ad oggetto l'impugnativa del medesimo recesso cui possa essere, in via subordinata, riconosciuta la tutela di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966, possono essere proposte in unico ricorso, con rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, in quanto fondate sugli stessi fatti costitutivi, poiché la dimensione dell'impresa non è un elemento costitutivo della domanda del lavoratore, e, la prospettata interpretazione estensiva della disciplina di cui alla l. n. 92 del 2012, consente di evitare la parcellizzazione dei giudizi in modo che da un'unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di un'impugnativa di licenziamento di una lavoratrice, assunta formalmente con contratto di associazione in partecipazione, aveva riconosciuto la tutela di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966, richiesta in via subordinata).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 606 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)