Sez. 3, Sentenza n. 26527 del 11/04/2024 Ud. (dep. 05/07/2024) Rv. 286792-04
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE | Criterio di ragguaglio ex art. 135 cod. pen. - Legittimità del suo utilizzo per assicurare la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio in caso di fatto storico avente rilevanza penale e amministrativa - Sussistenza - Ragioni.
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE
E' legittimo il ricorso al criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive di cui all'art. 135 cod. pen. per garantire, in conformità al divieto di "bis in idem" sancito dalla Corte EDU, la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio da applicare a un medesimo fatto storico, previsto come delitto tributario e già punito in sede amministrativa, con l'intervenuta irrogazione della relativa sanzione pecuniaria.
Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)