Sez. 1, Sentenza n. 1894 del 15/07/1966 (Rv. 323683 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DELL'ALVEO O DELLE SPONDE DI UN CORSO D'ACQUA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO O DEL TRIBUNALE REGIONALE - CONDIZIONI.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DELL'ALVEO O DELLE SPONDE DI UN CORSO D'ACQUA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO O DEL TRIBUNALE REGIONALE - CONDIZIONI.*
In materia di Determinazione dei limiti dell'alveo o delle sponde di un corso d'acqua, la controversia rientra nella Competenza del giudice ordinario solo quando sia incontestato che il terreno conteso abbia cessato definitivamente di far parte dell'alveo e, quindi, si disputi soltanto sull'appartenenza del terreno stesso. Al contrario, ove si debba decidere se ed entro quali limiti un terreno abbia cessato di far parte dell'alveo di un fiume, con la conseguente necessita di un, indagine tecnica - cio che si verifica anche quando il terreno sia soggetto alle piene ordinarie del fiume, dovendosi intendere per alveo quello spazio scavato dal deflusso delle acque o occupato da queste anche durante il periodo delle piene normali - la Competenza e devoluta al tribunale delle acque pubbliche, ancorche la questione sia stata proposta incidenter tantum.*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)