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Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Capo I. Campo d'applicazione

Capo II. Notificazioni e altre comunicazioni

Art. 2 Soggetti legittimati a effettuare la notificazione

1. Le notificazioni sono effettuate dalle persone o dalle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 139/2004.

2. Quando la notificazione è firmata dai rappresentanti delle persone o delle imprese, questi provano per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza.

3. Le notificazioni congiunte sono effettuate da un rappresentante comune autorizzato a trasmettere o ricevere documenti per conto di tutte le parti che procedono alla notificazione.

Art. 3 Presentazione delle notificazioni

1. Le notificazioni sono effettuate nella forma prescritta dal formulario CO di cui all'allegato I. Alle condizioni definite nell'allegato II, le notificazioni possono essere effettuate in forma abbreviata, secondo il modello ivi contenuto. In caso di notificazione congiunta va utilizzato un unico formulario.

2. Il formulario CO e la documentazione sono presentati alla Commissione in un originale e 37 copie. Le notificazioni sono effettuate all'indirizzo indicato all'articolo 23, paragrafo 1, nel formato stabilito dalla Commissione.

3. I documenti allegati alla notificazione sono originali o copie dell'originale; in quest'ultimo caso le parti che eseguono la notificazione sono tenute a certificare che tali documenti sono completi e conformi agli originali.

4. Le notificazioni sono redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. La lingua della notifica, per le parti notificanti, è in seguito la lingua del procedimento, nonché di tutti gli eventuali procedimenti successivi relativi alla medesima concentrazione. La documentazione è presentata nella lingua originale; se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali della Comunità, è allegata una traduzione nella lingua del procedimento.

5. Le notificazioni effettuate a norma dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere presentate anche in una delle lingue ufficiali dei paesi EFTA o nella lingua di lavoro dell'autorità di vigilanza EFTA. Se la lingua scelta per le notificazioni non è una lingua ufficiale della Comunità, le parti notificanti presentano la documentazione accompagnata dalla traduzione in una lingua ufficiale della Comunità. La lingua scelta per la traduzione determina la lingua usata dalla Commissione come lingua del procedimento per le parti notificanti.

Art. 4 Informazioni e documenti da comunicare

1. Le notificazioni contengono le informazioni e i documenti richiesti nei formulari applicabili di cui agli allegati. Le informazioni devono essere corrette e complete.

2. La Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con la notificazione un'informazione o un documento particolare o di conformarsi a qualsiasi altro requisito di cui agli allegati I e II, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.

3. La Commissione conferma immediatamente per iscritto alle parti o al loro rappresentante l'avvenuto ricevimento della notificazione nonché delle loro risposte ad una comunicazione scritta di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Art. 5 Efficacia delle notificazioni

1. Salvo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, le notificazioni sono efficaci dalla data in cui sono ricevute dalla Commissione.

2. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notificazione sono incompleti sotto qualunque profilo sostanziale, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o ai loro rappresentanti. In tal caso la notificazione ha efficacia dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni e i documenti completi.

3. Eventuali cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notificazione venuti alla luce successivamente alla notificazione e che sono noti o dovrebbero essere noti alle parti notificanti o nuove informazioni venute alla luce successivamente alla notificazione e che sono note o dovrebbero essere note alle parti notificanti e che avrebbero dovuto essere incluse nella notificazione se fossero state note al momento della notificazione stessa sono comunicati alla Commissione senza indugio. Se tali cambiamenti sostanziali o nuovi elementi d'informazione possono incidere in modo significativo sulla valutazione della concentrazione, la Commissione può considerare la notificazione efficace dalla data in cui riceve le informazioni al riguardo; in tal caso essa lo comunica per iscritto senza indugio alle parti notificanti o ai loro rappresentanti.

4. Le informazioni inesatte e fuorvianti sono considerate informazioni incomplete.

5. La Commissione, quando rende pubblica l'avvenuta notificazione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, indica la data in cui la stessa le è pervenuta. Qualora, in applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la data da cui decorre l'efficacia della notificazione sia posteriore a quella indicata nella comunicazione pubblicata, la Commissione pubblica una nuova comunicazione indicante tale data.

Art. 6 Disposizioni specifiche relative alle richieste motivate, alle notificazioni integrative e alle dichiarazioni

1. Le richieste motivate di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 139/2004 contengono le informazioni e i documenti richiesti nell'allegato III del presente regolamento.

2.

L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 1, paragrafo 2, prima frase e paragrafi 3 e 4, l'articolo 21 e l'articolo 23 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle richieste motivate di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 139/2004.

L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 21 e l'articolo 23 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle notificazioni integrative e alle dichiarazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Capo III. Termini

Art. 8 Scadenza dei termini

Un termine calcolato in giorni lavorativi scade allo spirare dell'ultimo giorno lavorativo in esso compreso.

Un termine fissato dalla Commissione indicando una data di calendario scade allo spirare del giorno indicato.

Art. 9 Sospensione dei termini

1. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 o dell'articolo 13, paragrafo 4 dello stesso regolamento, per uno dei motivi seguenti:

  1. a) le informazioni richieste dalla Commissione in forza dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 ad una delle parti notificanti o ad un'altra parte interessata, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione stessa;

  2. b) le informazioni richieste dalla Commissione in forza dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 a terzi, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione stessa a causa di circostanze imputabili ad una delle parti notificanti o ad un'altra parte interessata ai sensi di detto articolo 11;

  3. c) una delle parti notificanti o un'altra parte interessata, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, rifiuta di sottoporsi ad un'ispezione ritenuta necessaria dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 oppure rifiuta nel corso dell'ispezione stessa di prestare la sua collaborazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2 di detto regolamento;

  4. d) le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notificazione o nuove informazioni del tipo descritto all'articolo 5, paragrafo 3 del presente regolamento.

2. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 dello stesso regolamento, senza inviare prima una semplice domanda di informazioni, per circostanze delle quali è responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione.

3. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi:

  1. a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella richiesta di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione;

  2. b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), durante il periodo intercorrente fra il fallito tentativo di procedere ad un'ispezione e la conclusione dell'ispezione ordinata mediante decisione;

  3. c) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), durante il periodo intercorrente tra il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste;

  4. d) nei casi di cui al paragrafo 2, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione.

4. La sospensione del decorso del termine inizia il giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che causa la sospensione e cessa allo spirare del giorno in cui è venuta meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo spirare del giorno lavorativo successivo.

Art. 10 Rispetto dei termini

1. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati se la Commissione ha adottato la decisione di cui trattasi prima della loro scadenza.

2. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati dallo Stato membro interessato se questo informa la Commissione per iscritto o presenta o allega una richiesta, secondo il caso, prima della loro scadenza.

3. Il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 139/2004 è rispettato se l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate con le modalità ivi precisate prima della sua scadenza.

Capo IV. Esercizio del diritto ad essere sentiti e audizioni

Art. 11 Soggetti che hanno diritto di essere sentiti

Ai fini del diritto ad essere sentiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 139/2004, occorre distinguere tra:

  1. a) parti notificanti, ossia le persone o le imprese che eseguono la notificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004;

  2. b) altre parti interessate, ossia le parti della concentrazione proposta che non sono parti notificanti, quali ad esempio il venditore o l'impresa oggetto della concentrazione;

  3. c) terzi, ossia le persone fisiche o giuridiche, tra cui i clienti, i fornitori e i concorrenti, che dimostrino di avervi interesse ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, seconda frase del regolamento (CE) n. 139/2004, ossia in particolare:

    — membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime;

    — associazioni di consumatori, se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali;

  4. d) parti nei confronti delle quali la Commissione intende adottare una decisione a norma degli articoli 14 o 15 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Art. 12 Decisioni sulla sospensione dell'operazione di concentrazione

1. La Commissione, qualora intenda adottare una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che sia sfavorevole a una o più parti, comunica per iscritto le sue obiezioni alle parti notificanti e alle altre parti interessate, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 di detto regolamento e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2.

La Commissione, qualora abbia adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, senza aver dato alle parti notificanti e alle altre parti interessate l'occasione di presentare osservazioni, comunica senza indugio il testo della decisione provvisoria alle parti stesse e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

Una volta che le parti notificanti e le altre parti interessate abbiano fatto conoscere il loro punto di vista, la Commissione adotta una decisione definitiva che revoca, modifica o conferma la decisione provvisoria. Qualora le parti non comunichino il loro punto di vista per iscritto entro il termine impartito, la decisione provvisoria della Commissione acquista carattere definitivo alla scadenza di detto termine.

Art. 13 Decisioni nel merito

1.

Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo in materia di concentrazioni, sente le parti a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3 dello stesso regolamento.

L'articolo 12, paragrafo 2 del presente regolamento si applica, per analogia, quando la Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, ha adottato una decisione a titolo provvisorio, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.

2.

La Commissione comunica le sue obiezioni per iscritto alle parti notificanti.

Nel comunicare le sue obiezioni la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione informa per iscritto le altre parti interessate di tali obiezioni.

La Commissione impartisce altresì alle altre parti interessate un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione non è tenuta a tenere conto di osservazioni pervenute dopo la scadenza del termine impartito.

3. Le parti cui sono state rivolte le obiezioni della Commissione o che ne sono state informate presentano per iscritto, entro il termine impartito, le loro osservazioni sulle obiezioni stesse. Nelle osservazioni scritte possono esporre tutti i fatti e le circostanze a loro noti pertinenti ai fini della propria difesa ed allegare tutti i documenti utili per comprovare i fatti esposti. Possono inoltre proporre che la Commissione senta persone in grado di confermare tali fatti. Le osservazioni sono trasmesse alla Commissione, in un originale e 10 copie, all'indirizzo della Direzione generale Concorrenza. È inoltre fatta pervenire allo stesso indirizzo una copia elettronica, nel formato indicato dalla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio copia di dette osservazioni scritte alle autorità competenti degli Stati membri.

4.

Qualora intenda adottare una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo in materia di concentrazioni, sente, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3 di detto regolamento, le parti nei confronti delle quali intende adottare la decisione stessa.

Si applicano, per analogia la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3.

Art. 14 Audizioni

1. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti notificanti che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione ufficiale. Essa può dare alle parti notificanti, nonché alle altre parti interessate, la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altre fasi del procedimento.

2. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CEE) n. 139/2004, la Commissione dà anche alle altre parti interessate che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione ufficiale. Essa può dare alle altre parti interessate la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altre fasi del procedimento.

3. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti alle quali intende infliggere un'ammenda o una penalità di mora che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di presentare osservazioni orali in un'audizione ufficiale. Essa può dare a tali parti la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altre fasi del procedimento.

Art. 15 Svolgimento delle audizioni ufficiali

1. Le audizioni ufficiali sono condotte dal consigliere-auditore in piena indipendenza.

2. La Commissione invita le persone che devono essere sentite a presentarsi per l'audizione ufficiale alla data da essa fissata.

3. La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a partecipare a ciascuna audizione.

4. Le persone invitate compaiono personalmente oppure nella persona dei propri rappresentanti legali o statutari. Le imprese e le associazioni di imprese possono essere rappresentante anche da un membro del loro personale permanente, debitamente autorizzato.

5. Le persone sentite dalla Commissione possono farsi assistere dai loro legali o da altre persone qualificate e debitamente autorizzate ammesse dal consigliere-auditore.

6. Le audizioni ufficiali non sono pubbliche. Ogni persona è sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

7.

Il consigliere-auditore può consentire a tutte le parti ai sensi dell'articolo 11, ai servizi della Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri di porre domande nel corso dell'audizione ufficiale.

Il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti e con i servizi della Commissione per facilitare l'efficiente organizzazione dell'audizione ufficiale.

8. Le dichiarazioni di ciascuna delle persone sentite sono verbalizzate. Su richiesta il verbale dell'audizione ufficiale viene comunicato alle persone che vi hanno partecipato. Si tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti aziendali e altre informazioni riservate.

Art. 16 Audizione di terzi

1. La Commissione informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento i terzi che chiedono per iscritto di essere sentiti, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2. I terzi di cui al paragrafo 1 presentano le loro osservazioni scritte entro il termine assegnato. Se del caso, la Commissione può dare ai terzi che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di partecipare ad un'audizione ufficiale. Essa può dare ai terzi la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altri casi.

3. La Commissione può allo stesso modo invitare qualsiasi altra persona fisica o giuridica a presentare osservazioni, per iscritto o oralmente, anche in una audizione ufficiale.