Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Testo in vigore al
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N.1077
Art. 47 Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale
1. Il rapporto informativo di cui all'art. 43 e' compilato:
a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, dal direttore generale. Il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione;
b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione. Il rapporto e' vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera d);
c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale.
Art. 48 Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive presso l'amministrazione periferica
1. Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione periferica e' compilato dal capo dell'ufficio periferico cui l'impiegato appartiene. Il capo dell'ufficio predetto esprime anche il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica inferiore a direttore di sezione.
2. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione il giudizio complessivo e' dato dal Consiglio di amministrazione.
3. Per l'impiegato preposto alla direzione di un ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore il rapporto informativo e' compilato dal capo del personale dell'amministrazione centrale; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione.
Art. 49 Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto
1. Il rapporto informativo di cui all'art. 44 e' compilato:
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale;
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore di divisione.
Art. 50 Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica
1. Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica, e' compilato:
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale dal direttore della divisione o del reparto dal quale dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo dell'ufficio periferico che secondo l'ordinamento dell'amministrazione periferica e' preposto al ramo dell'amministrazione cui gli impiegati stessi appartengono; qualora il capo dell'ufficio periferico sia lo stesso direttore della divisione o del reparto, il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale o in mancanza dal capo del servizio che amministra il personale;
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione o del reparto.
Art. 51 Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere esecutive
1. Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera esecutiva in servizio presso una sezione o ufficio equiparato dell'amministrazione centrale, e' compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio. Il giudizio complessivo e' espresso dal competente direttore di divisione.
2. Il rapporto informativo per l'impiegato che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso una direzione generale o un ufficio centrale, e' compilato da un direttore di sezione designato dal competente direttore generale o capo dell'ufficio centrale; il giudizio complessivo e' espresso da un direttore di divisione egualmente designato.
3. Salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera, esecutiva che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso gli uffici periferici e' compilato da un direttore di sezione designato dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo e' espresso da un direttore di divisione o di reparto egualmente designato. Per l'impiegato in servizio presso una sezione od ufficio equiparato, il rapporto e' compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio; il giudizio complessivo e' espresso dal direttore di divisione o del reparto.
Art. 52 Organi compenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarie
1. Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera ausiliaria e' compilato dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione o del reparto.
2. Rimangono salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni per il personale che presta servizio presso uffici periferici.
Art. 53 Impossibilita' di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo
1. Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo e' formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
2. Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla fine dell'anno si trova in servizio nella posizione di comandato o fuori ruolo presso altra amministrazione dello Stato e' compilato dagli organi di questa.
3. Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
4. Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni diverse da quelle statali, il rapporto informativo e' compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo conto anche degli elementi di giudizio forniti dalla amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio.
5. In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.
Capo II. Gravami
Art. 54 Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo
1. Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma.
2. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato puo' ricorrere al Consiglio di amministrazione, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso. Il Consiglio, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.
4. La deliberazione del Consiglio di amministrazione e' provvedimenti definitivo.
Capo III. Documenti - Ruoli di anzianita'
Art. 55 Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianita'
1. Per ogni impiegato sono tenuti, presso l'Ufficio del personale dell'amministrazione centrale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.
2. Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera. Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuita'.
3. Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti.
4. Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni. Deve altresi' essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni che l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.
5. Ciascuna amministrazione deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni anno, ruoli di anzianita' dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale.
6. Il ruolo di anzianita' e' diviso in quadri, secondo le carriere e le qualifiche previste dal presente decreto, ed indica, per ciascun impiegato, anche il numero di iscrizione nell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 152.
7. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del bollettino ufficiale nel quale e' stato pubblicato l'avviso di cui al quinto comma del presente articolo gli impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianita'.
Titolo IV. Comando e collocamento fuori ruolo
Capo I. Comando
Art. 56 Comando presso altra amministrazione
1. L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
2. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
3. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato.83
4. Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
5. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
6. Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.37
7. In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando.
Art. 57 Trattamento del personale comandato e carico della spesa
1. L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.
2. La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e', altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
4. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e'
computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
5. Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche' agli
aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente.37
Capo II. Collocamento fuori ruolo
Art. 58 Presupposti e procedimento
1. Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
2. L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
3. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentito l'impiegato ....
4. Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'art. 56.
5. I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.2
Art. 59 Trattamento e promozione del personale fuori ruolo
1. All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.
2. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
3. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica.37
Titolo V. Incompatibilita' e cumulo di impieghi
Capo I. Incompatibilita'
Art. 60 Casi di incompatibilita'
1. L'impiegato non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' o enti per le quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.69a71a72a88
Art. 61 Limiti dell'incompatibilita'
1. Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di societa' cooperative ....
2. L'impiegato puo' essere prescelto come perito od arbitro previa' autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.
Art. 62 Partecipazione all'amministrazione di enti e societa'
1. Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'impiegato puo' partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in societa' o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
2. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.81
Art. 63 Provvedimenti per casi d'incompatibilita'
1. L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
2. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
3. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilita' sia cessata, l'impiegato decade dallo impiego.
4. La decadenza e' dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.
Art. 64 Denuncia dei casi d'incompatibilita'
1. Il capo del servizio e' tenuto a denunciare al ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilita' dei quali sia venuto comunque a conoscenza.
Capo II. Cumulo di impieghi)
Art. 65 Divieto di cumulo di impieghi pubblici
1. Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
2. I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilita', a riferire al ministro competente, il quale ne da' notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
3. L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego.
Titolo VI. Aspettativa e disponibilita'
Capo I. Aspettativa
Art. 66 Cause dell'aspettativa
1. L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia.
2. Il collocamento in aspettativa, e' disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza e' attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Puo' anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tale caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.
3. Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.